giovedì 3 dicembre 2015

Obbligo di cose in custodia: tocca al giudice del merito valutare l'attribuzione del grado di responsabilità alla causazione dell'evento dannoso

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Obbligo di cose in custodia: tocca al giudice del merito valutare l'attribuzione del grado di responsabilità alla causazione dell'evento dannoso.

Facendo seguito alla pubblicazione della Sentenza Corte Cassazione n. 23212 del 13 Novembre 2015, Relatore Francesco Maria Cirillo, si procede alla disamina della questioni giuridiche in essa contenute.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha stabilito che la l'attribuzione del grado di responsabilità, totale o parziale, in merito alla causazione dell'evento dannoso compete al giudice del merito.

In sostanza, tocca al giudice di prime cure ed alle corti territoriali, valutare (a) "se" ed (b) in "quale misura" il fatto colposo del danneggiato (negligenza, imperizia, imprudenza) concorra ad interrompere, parzialmente o totalmente, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.

Il ragionamento della Suprema Corte è stato questo: siccome la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 del Codice Civile prescinde dall'accertamento del carattere colposo, ma se ne risponde per la sola esistenza del rapporto eziologico tra cosa ed evento, salvo che non si tratti dell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 1256 (impossibilità sopravvenuta definitiva o temporanea), si esclude l'addebito di responsabilità solo nell'ipotesi di caso fortuito che può essere rappresentata - liberando il responsabile totalmente o parzialmente dall'attribuzione della responsabilità - anche dallo stesso danneggiato la cui condotta causale sia stata in grado di interrompere il nesso eziologico intercorrente tra la cosa e l'evento o tale da poter essere considerato del giudice di merito quale "contributo utile" nella  produzione del danno.

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