sabato 19 dicembre 2015

Estensione soggettiva del giudicato: l'accoglimento dell'appello proposto dal chiamato in garanzia esplica i suoi effetti anche nei confronti del garantito (seppur rimasto inerte)

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Estensione soggettiva del giudicato: l'accoglimento dell'appello proposto dal chiamato in garanzia esplica i suoi effetti anche nei confronti del garantito (seppur rimasto inerte)

Chiamata in garanzia. Effetto del giudicato tra le parti. Estensione soggettiva del giudicato.  Chiamata in causa di un terzo nel processo in caso di garanzia. Distinzione tra garanzia propria e impropria. Irrilevanza.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con Sentenza n. 24707 del 4 Dicembre 2015, chiamata in causa dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione, Ordinanza Interlocutoria n. 16780 del 23 Luglio 2014, al fine di decidere quali fossero gli effetti del giudicato processuale prodottosi in seguito a chiamata in garanzia ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, ha chiarito l'esatta portata del principio di estensione soggettiva del giudicato.

La faccenda trae inizio nel 2002 quando un coppia di coniugi bolognesi conveniva in giudizio una ditta di traslochi per risarcimento danni al proprio mobilio. La coppia bolognese richiedeva la condanna del convenuto (ditta di traslochi) al pagamento una somma di denaro oltre quella già risarcita, in via stragiudiziale, dalla compagnia assicuratrice che copriva la ditta di traslochi per la responsabilità civile.

La ditta di traslochi, regolarmente costituitasi in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Bologna, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, chiamava in garanzia il proprio assicuratore il quale, costituitosi in giudizio, veniva condannato al risarcimento dei danni in favore dei coniugi bolognesi.

Entrambi i convenuti proponevano appello avverso la sentenza di condanna del Giudice di Pace di Bologna.

L'assicuratore proponeva appello principale avverso la sentenza di condanna del Giudice di Pace di Bologna per i seguenti motivi: a) taluni tipi di danni esulavano dalla copertura assicurativa prevista in polizza; b) non era stati provati a sufficienza i danni in causa. La ditta di traslochi proponeva appello incidentale contestando: a) la fondatezza dell'appello principale ed b) invocando, in via subordinata, l'operatività della garanzia assicurativa.

Il Tribunale di Bologna, in sede di appello, rigettava l'istanza della ditta di traslochi mentre accoglieva l'appello principale dell'assicuratore e, in riforma della sentenza di primo grado, revocava tale statuizione nei confronti di quest'ultimo e lasciava inalterata la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della ditta di traslochi adducendo che nell'atto di appello presentato la ditta di traslochi si doleva solamente del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale e non della propria condanna al risarcimento dei danni in favore dei coniugi bolognesi.

Così deciso, la ditta di traslochi decideva di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello invocando il principio di inscindibilità ed interdipendenza cui l'art. 1917 del Codice Civile.

In sostanza, la ditta di traslochi riteneva che la chiamata in causa del proprio assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, integrando un'ipotesi di cd. garanzia propria, il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto revocare la condanna anche nei confronti della garantita (ditta di traslochi) e non ritenere ferma la condanna solo per la convenuta ditta  di traslochi seppur in mancanza di una specifica presentazione della sentenza di merito proposto, invece, dal solo assicuratore.

Orbene, alla luce di tutto ciò, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione inviava la causa alla Suprema Corte al fine di esprimersi sull'esatta estensione del giudicato processuale civile formantisi in seguito a chiamata in garanzia ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

A questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite.

Il ragionamento della Suprema Corte ha preso piede muovendo dall'analisi delle situazioni processuali che si verificano con l'entrata in scena del terzo in seguito alla chiamata di parte (chiamata in garanzia) la quale, secondo autorevole dottrina, può essere: chiamata in garanzia propria e chiamata in garanzia impropria.

Siamo in presenza della prima quando la connessione tra le parti trova giustificazione all'interno di un rapporto giuridico sottostante, mentre siamo in presenza della seconda quando l'operatività di tale figura discende dall'accadimento di un fatto storico al cui avverarsi un soggetto è tenuto a farsi carico delle conseguenze negative scaturenti dal fatto sfavorevole.

Inoltre, all'interno della categoria delle garanzie proprie, la dottrina è solita distinguere tra cd. garanzie formali ((ad esempio, art. 1493 in tema di evizione totale della cosa ed art. 1266 in tema di obbligo di garanzia della cosa) e cd. garanzie semplici (ad esempio, art.1298 in tema di azione di regresso del condebitore ed art. 1950 c.c. in tema di regresso del fideiussore verso il debitore principale).

Orbene, la Suprema Corte ha ritenuto che l'effetto della chiamata in garanzia non presenta problemi di sorta quando si versi in ipotesi di giudicato positivo per il garantito e, quindi, non pregiudizievole per il garante (assicuratore) mentre, la questione appare meritevole di approfondimento, nel caso in cui il giudizio sia stato sfavorevole al garantito (ditta di traslochi)

In tal caso, la soccombenza del garantito esplica, seppure implicitamente, i suoi effetti nei confronti del garante. Infatti, è in quanto è in capo a quest'ultimo che andranno ad esplicarsi gli effetti sfavorevoli della pronuncia di soccombenza emessa in capo al garantito.

Versando in tale situazione, emerge con chiarezza che l'interesse del garante è quello di vedersi riconoscere la possibilità di poter esperire tutti i mezzi a tutela delle proprie ragioni in quanto, essendo parte soccombente -latu sensu-  ha interesse a ribaltare in positivo la pronuncia sfavorevole emessa a carico del proprio litisconsorte processuale. D'altro canto sarebbe difficile da inquadrare una preclusione normativa di esperire i mezzi a tutela delle proprie ragione specialmente nel caso in cui si tratti di litisconsorte processuale, legittimato ad agire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c.

Parimenti, l'interesse del garantito è quello di vedersi applicare, per estensione del giudicato alla sua posizione processuale, le eventuali pronunce di ribaltamento della sentenza di primo grado emessa in seguito alla presentazione dell'atto di appello da parte del solo garante.

Alla luce delle suesposte considerazioni appare del tutto fuori luogo pensare ad un construtto processuale composto di due cause distinte e separate all'interno dello stesso perimetro processuale, mentre  appare maggiormente rispondente a realtà parlare di una sola causa originaria il cui piano soggettivo si è evoluto in seguito della chiamata in causa del garante. Ne consegue la impossibilità di esistenza di una sentenza di appello che possa accogliere la sola domanda del garantito (ditta di traslochi) oppure, viceversa, accogliere la sola richiesta del garante-appellante impedendo la produzione degli effetti caducatori nei confronti di entrambe le parti in virtù del surrichiamato principio di inscindibilità e interdipendenza connaturato alla disposizione normativa di cui all'art. 1917 del codice civile.

Pertanto, il Tribunale di Bologna, ritenuto fondate le ragioni del garante (assicuratore) poste a fondamento dell'atto di appello avrebbe dovuto, parimenti, consentire la produzione degli effetti caducatori della sentenza impugnata, in capo ad entrambi i litisconsorti processuali.

Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, la pronuncia di accoglimento della sentenza impugnata dal garante (assicurazione) estendeva i suoi effetti anche a favore del garantito (ditta di traslochi) a prescindere dall'avvenuta presentazione dell'atto di appello.

Alla luce delle predette considerazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata (quella del Tribunale di Bologna) ed ha confermato l'estensione del giudicato nei confronti anche del garantito (ditta di traslochi).



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