mercoledì 2 dicembre 2015

Danno non patrimoniale: la Corte di Cassazione dice si al risarcimento per le associazioni non riconosciute

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Danno non patrimoniale: la Corte di Cassazione dice si al risarcimento per le associazioni non riconosciute.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 23401 del 16 Novembre 2015, relatore Antonio Pietro LAMORGESE, ha rigettato il ricorso di Grassano Raffaella, in proprio ed in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza fini di lucro denominata ABRUZZO-ONLUS, con la quale chiedeva la cassazione della sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila emessa in suo sfavore.

La ricorrente Grassano chiedeva l'annullamento della sentenza del giudice di appello sulla base di sei motivi: 1. per non avere la Corte di Appello de L'Aquila rilevato l'inammissibilità delle domande risarcitorie (dei controricorrenti ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI ONLUS e ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, AIL, SEZIONE DI PESCARA) in quanto prive di specificazione; 2-3. per aver la Corte di Appello di L'Aquila accordato la tutela aquileiana di cui all'art. 2043 ad un'associazione, sostanzialmente, abusiva in quanto priva del riconoscimento regionale abilitante all'esercizio dell'attività di volontariato; 4. per violazione della normativa codicistica in tema di danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 del codice civile; 5 per violazione della dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., in materia di onere della prova, in quanto la Corte di Appello ha condannato la ricorrente alla risarcimento dei danni all'immagine ed alla reputazione dell'AIL NAZIONALE e dell'AIL PESCARA in mancanza di prove specifiche a riguardo; 6. per eccessiva onerosità della liquidazione delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha rigettato "in toto" il ricorso della Grassano.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto infondate e prive di accoglimento le questioni poste alla base del ricorso per cassazione della Grassano.

In particolare, i giudici di legittimità, rifacendosi alla Sentenza Cass. 1476/2007, hanno stabilito che le associazioni non riconosciute, ancorchè in via di perfezionamento del percorso burocrativo-amministrativo, sono da considerare come centri di imputazioni di situazioni giuridiche. 

Proseguendo nel ragionamento, la Suprema Corte, richiamando l'art. 2 della Costituzione in tema di diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali cui svolge la sua personalità, ha sancito ha dichiarato la validità di predetta tutela alle associazioni non riconosciute, a prescindere dall'accertamento dei titoli abilitativi all'esercizio.

I giudici della Suprema Corte hanno sancito che compete il risarcimento danni non patrimoniale alle associazioni non riconosciuto per l'utilizzo abusivo della loro denominazione. La ratio della tutela risarcitoria è quella di preservare l'integrità dei mezzi economici in modo da consentirne lo svolgimento dell'attività precipuo.

La Corte di Cassazione, per quanto riguarda la questione della conferma della sentenza della Corte di Appello de L'Aquila che prevedeva il pagamento di una somma di denaro in favore dell'AIL PESCARA a titolo di risarcimento danni non patrimoniale ex art. 2059 c.c., ha specificato che tale somma si configura quale conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità subiti dall'associazione non riconosciuta (seppur privi di una vera e propria collocazione fisica ma rientranti, comunque, nel novero dei diritti costituzionalmente protetti) da tenere ben distinta dalla cd. pecunia doloris.



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