giovedì 24 dicembre 2015

Contratti: possibile provare per testi l'esistenza del credito in materia di vendita di beni mobili registrati

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Contratti: possibile provare per testi l'esistenza del credito in materia di vendita di beni mobili registrati 

Contratti. Prova testimoniale. Esclusione del divieto di prova di cui all'art. 2722 del codice civile in materia di vendita di beni mobili registrati. Ammissibilità della prova per testi in caso di accertamento del credito in presenza di quietanza di pagamento. Difetto di "efficacia pienbrobante" della quietanza di pagamento rilasciata dal venditore di autoveicoli allo scopo di velocizzare la pratica amministrativa inerente alla vendita del bene ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1814/1927 (Pubblico Registro Automobilistico) 

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con Sentenza n. 19888 del 22 Settembre 2014, Relatore Alberto GIUSTI, emessa in seguito all'Ordinanza Interlocutoria n. 17869/2013, Corte di Cassazione, Sezione Seconda, ha affrontato diffusamente  il tema dell'ammissione del mezzo di prova testimoniale nell'ambito dei contratti aventi per oggetto la vendita di beni mobili registrati.

Fatto
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è occupata del di mancato pagamento di un autocarro da parte di una società lombarda che assumeva di aver provveduto al pagamento degli importi dovuti già in precedenza. A sostegno della propria tesi, l'acquirente esibiva quietanza di pagamento sottoscritta, ed autenticata per atto notarile, dal venditore.

Decisione
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, diversamente ritenendo da quanto stabilito dal giudice di prime cure, ma conformandosi all'orientamento della corte di appello del capoluogo lombardo, ha rigettato il ricorso dell'acquirente tendente alla cassazione del provvedimento della Corte di Appello di Milano.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto legittimo l'operato della Corte di Appello di Milano nella parte in cui ha dichiarato l'ammissibilità della prova testimoniale per l'avvaloramento della tesi del mancato pagamento degli importi pattuiti nel contratto di compravendita tra la concessionaria e l'aquirente.
Il ragionamento giuridico delle Sezioni Unite della Cassazione si è imperniato sul fatto che la quietanza liberatoria, benchè sottoscritta dal venditore ed autenticata per atto notarile, era stata emessa dalla concessionaria ai soli fini amministrativi.
Infatti, ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1814/1927, la vendita di veicoli cd. pesanti si perfeziona solo in seguito all'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico. E' proprio, e solamente, nei confronti di tale organismo che la certificazione esplica i suoi effetti.
Orbene, alla luce di siffatta considerazione, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto infondato la doglianza dell'acquirente di violazione dell'art. 2722 del codice civile. In sostanza, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che la quietanza di pagamento, essendo stata emessa ai soli fini legali di cui al richiamato Regio Decreto, sia priva di efficacia pienbrobante.
D'altro canto, dichiararne l'inammissibilità significava vulnerare la parte (concessionario) di uno strumento probatorio atto a comprometterne le proprie ragioni creditizie. In sostanza, la mancata ammissione della prova testimoniale, nei ricorrenti casi di vendita di beni mobili soggetti sottoposti ad iscrizione Pra, minerebbe l'intero sistema di vendita del mercato degli autocarri e consentirebbe, peraltro, di raggiungere un obiettivo di carattere sostanziale (vendita) per il tramite del rilascio di formalità di rito (quietanze), previste ai soli fini amministrativi dalla normativa vigente in materia di iscrizione di privilegi ipotecari su beni mobili registrati.
Inoltre, a nulla è valsa l'altra doglianza dell'acquirente in merito a quanto dedotto circa l'ammissibilità della prova testimoniale in sede di appello. A tal proposito, le Sezioni Unite hanno affermato che l'ammissione della prova testimoniale in sede di gravame è del legittima ed in linea con il cd. principio di unicità della prova, che, pure, l'acquirente ne lamentava la violazione. La Cassazione ha chiarito che la prova testimoniale era stata ammessa ed esperita in maniera unica ed unitaria, senza alcun frazionamento. In tal caso, nessuna violazione del richiamato principio di unicità della prova in quanto l'ammissione del mezzo istruttori, benchè richiesto a fortiori, si è svolto in modo unico ed unitario nel corso del giudizio di appello.


Conclusione
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte innanzi, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, conformandosi alla sentenza della Corte di Appello di Milano, ha rigettato il ricorso dell'acquirente tendente alla cassazione di tale pronuncia confermando la corretta applicazione della normativa di cui all'art. 2722 c.c. da parte dalla parte della corte territoriale lombarda.

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