mercoledì 18 febbraio 2015

Incidente stradale ? Danno risarcibile anche a persona diversa dal proprietario





Incidente stradale ? Danno risarcibile anche a persona diversa dal proprietario


La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 3082/15 del 16.02.2015, ha stabilito che, in caso di sinistro stradale, il risarcimento del danno può essere richiesto ed ottenuto anche chi non è proprietario del veicolo danneggiato (possessore, detentore, utilizzatore, leasingatario).

Il diritto al risarcimento del danno compete anche a chi ha il possesso o la detenzione del veicolo previa esibizione delle ricevute di pagamento.

A tal fine, è necessario produrre una fattura per la riparazione intestata a colui che avanza la richiesta di risarcimento

Il risarcimento del danno può essere ottenuto da colui che ne ha semplicemente il possesso (per esempio, in caso di noleggio o di leasing) o la detenzione (per esempio in caso di prestito).


In conclusione, le condizioni necessarie acchè sia risarcito una persona diversa dal proprietario intestatario del veicolo danneggiato sono:
– titolo legittimo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario (per esempio un contratto di comodato, di leasing, ecc.)
– titolo fiscale che dimostri di aver effettuato la riparazione a proprie spese.

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