giovedì 17 dicembre 2015

Azione di rilievo: impossibile liberarsi dopo il pagamento da parte di uno dei confideiussori (solo surrogazione o regresso)


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Azione di rilievo: impossibile liberarsi dopo il pagamento da parte di uno dei confideiussori (solo surrogazione o regresso)

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 24822 del 9 Dicembre 2015, Relatore Roberta Vivaldi, è intervenuta in materia di fideiussione con particolare riguardo all'azione di rilievo di cui agli art. 1953 del Codice Civile.

La Corte di Cassazione con la sentenza  in commento ha stabilito che, in materia di rapporti tra fideiussore e debitore principale, l'avvenuto pagamento ad  opera di uno dei confideiussori, in luogo del debitore principale, esclude la possibile applicazione del rimedio normativo di cui all'art. 1953 del Codice Civile (cd. azione di rilievo).

Attraverso il meccanismo di cui all'art. 1953, il fideiussore ha la possibilità di sciogliersi dal vincolo fideiussorio attraverso l'esercizio della cd. azione di rilievo, la quale, a sua volta, può essere: a) azione di rilievo per liberazione (completo scioglimento del vincolo) oppure b) azione di rilievo per cauzione (predisposizione di una cauzione nel caso in cui il fideiussore percepisca uno stato di pecunia defectum).

Orbene, alla luce della sentenza in commento, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che l'art. 1953 del Codice Civile è un rimedio di carattere preventivo e cautelare e, in quanto tale, non trova applicazione quando i presupposti per il suo esercizio vengono meno (l'effettuazione del pagamento).






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